Art. 3.
(Presupposti e forme del provvedimento).

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste

 

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dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando sussistono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono altresì specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».

          b) al comma 2, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice per un uguale periodo di tempo e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2»;

          d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento di indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia a mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273»;

          e) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale

 

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di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

          f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

      2. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.